STATUTO A.C. MONTECORVINO PUGLIANO


Art.1
É costituita l'associazione Sportiva “Associazione Calcio Montecorvino Pugliano”.

Art.2
L'Associazione ha sede in Montecorvino Pugliano (Sa).

Art.3
I colori sociali dell'Associazione sono giallo e verde.

Art.4
L'Associazione é apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della quale riconosce interamente lo Statuto e il Regolamento.
Gli Statuti e i Regolamenti delle predette Federazioni Sportive, risultano essere compatibili e concorrenti al raggiungimento dei medesimi scopi di gestione di attività sportive, e dunque come tali dalla presente Associazione Calcio Montecorvino Pugliano riconosciuti e sottoscritti.

Art.5
La durata dell'Associazione é illimitata.

Art.6
Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello Sport ai giovani, l'organizzazione di attività sportive aperte a tutti, l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo, organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con la FIGC, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi, scuole di sport in favore dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà organizzare squadre che rappresentino il paese per la partecipazione alle varie proposte e svolte dalla FIGC. Potrà infine intrattenere rapporti con Istituti di Credito. Sono esplicitamente escluse dalle finalità e dall'attività associativa la prestazione di servizi di carattere professionale e con finalità di lucro.

Art.7
Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri che condividano le finalità ed i principi ispiratori della medesima associazione, e che accettino le regole che presiedono alla vita della stessa, come contenute e previste nel presente Statuto.

Art.8
L'ammissione dei soci é libera.
L'ammissione dei soci all'associazione é deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o direttamente dal Presidente che esaminerà le richieste.
Il vincolo associativo ha durata indeterminata.
La tenuta del Registro dei Soci, con i dovuti aggiornamenti, sarà compito del Segretario dell'associazione.

Art.9
Tutti i soci dell'associazione hanno diritto di partecipare alla vita associativa della medesima. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori esercente la potestà genitoriale o da un fratello maggiorenne.

Art.10
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative come determinate dall'Assemblea dei Soci. Non é ammessa la trasferibilità del titolo associativo e dei relativi diritti.

Art.11
La qualità di associato si perde per recesso individuale, espulsione, morosità. L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che contravvengano alle regolo statutarie, e che comunque si pongano in contrasto con lo spirito democratico, apartitico e volontario dell'associazione, in modo tale che l'associazione abbia di che subire danni materiali o d'immagine. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art.12
La perdita per qualsiasi causa delle qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione come contributo o come liberalità.

Art.13
Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.14
Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere), il Collegio dei Revisori dei Conti (composto da numero 5 soci) ed un Presidente onorario (non obbligatorio).


L'ASSEMBLEA

Art.15
L'assemblea degli associati é l'organo sovrano dell'associazione.
Essa é convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consultivo dell'anno precedente e dell'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'assemblea é comunque convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati che siano in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi.

Art.16
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito web ufficiale http://www.montecorvinopugliano.com e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o sms su cellulari. L'avviso di convocazione deve contenere giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.17
Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, personalmente o rappresentati ai sensi dell'art.9, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci possono rappresentare con delega scritta non più di un socio, mentre i Componenti del Consiglio Direttivo possono rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non possono essere delegati i non soci ad esclusione dei beneficiari dell’art.9. A ciascun socio, indipendentemente dalla quota associativa sottoscritta e versata, spetta un solo voto.

Art.18
In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza della metà più degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (una) ora.

Art.19
L'assemblea Ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consultivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo, elegge il Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere), delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva, delibera i provvedimenti di espulsione dei soci proposti dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati e con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori.
In terza convocazione, od in quelle successive, l'assemblea straordinaria é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con la maggioranza dei soci presenti. Delle delibere deve essere data pubblicità, per estratto, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale http://www.montecorvinopugliano.com e/o affissione nella sede sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20
Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo dell'associazione. Esso é composto da 4 persone (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere) ed a discrezione del Presidente anche il Presidente Onorario che ha tutti i poteri e diritti degli altri componenti del consiglio.

Art.21
Il Consiglio Direttivo é dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo: sottopone all'Assemblea l'ammissione di nuovi associati (vedi Art.8), stabilisce i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, predispone la relazione morale e sportiva, delibera sulla scelte dei tecnici.

Art.22
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare uno o più soci scelti dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art.23
Il Presidente dirige l'associazione in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi. Al Presidente spetta la firma degli atti associativi che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art.24
Il presidente é eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica sino all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.
Il Presidente é rieleggibile, senza predeterminazione del numero di anni dei mandati.

REVISORI DEI CONTI

Art.25
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea, sono rieleggibili e sono scelti fra i soci avuto riguardo della loro competenza.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.26
Il segretario generale dell'associazione é nominato dall'assemblea dei soci tra i soci dell'associazione.
Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo ed é demandato al compito.

IL PATRIMONIO

Art.27
Il Patrimonio dell'associazione é costituito dalle quote di iscrizione ed associative versate dagli associati, da eventuali contributi privati od enti pubblici e da eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento della medesima associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che in forma indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.28
L'anno associativo va dal 1/9 al 31/8. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consultivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al bilancio preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Art.29
Lo scioglimento dell'associazione é deliberato in assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, il quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti similari che perseguono fini di utilità sociale individuati dall'assemblea degli associati.


NORME FINALI

Art.30
Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

Art.31
É incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato prestato per l'associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita associativa. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

Art.32
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione, agli statuti ed ai regolamenti organici della Federazione Italiana Giuoco Calcio in quanto compatibili, nonché alle norme dell'ordine sportivo, in quanto applicabili.

Art.33
Tutti gli associati (Consiglieri, Dirigenti, Atleti e Tecnici) non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dall’articolo 2382 C.C. e dell’articolo 22/bis Comma1. N.O.I.F. e di possedere quindi, i requisiti di onorabilità, di cui al citato articolo 22/bis N.O.I.F..

Art.34
L’associazione può essere affiliata anche ad altre associazioni.

Art.36
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Fondatori (con diritto di voto) - Onorari (con diritto di voto) - Effettivi (con diritto di voto) - Juniores (con diritto di voto - vedi Art.9) - Contribuenti (senza diritto di voto)

Art.37
Queste sono le quote associative:
Euro 10 annuali per i soci con età superiore ai 25 anni.
Euro 5 annuali per i soci con età tra i 18 e 25 anni.
Euro 1 annuali per i soci minorenni.