STATUTO A.C. MONTECORVINO PUGLIANO
Art.1
É costituita l'associazione Sportiva “Associazione Calcio Montecorvino
Pugliano”.
Art.2
L'Associazione ha sede in Montecorvino Pugliano (Sa).
Art.3
I colori sociali dell'Associazione sono giallo e verde.
Art.4
L'Associazione é apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di
lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne
con gli altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme
del presente Statuto.
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),
della quale riconosce interamente lo Statuto e il Regolamento.
Gli Statuti e i Regolamenti delle predette Federazioni Sportive, risultano essere
compatibili e concorrenti al raggiungimento dei medesimi scopi di gestione di
attività sportive, e dunque come tali dalla presente Associazione Calcio
Montecorvino Pugliano riconosciuti e sottoscritti.
Art.5
La durata dell'Associazione é illimitata.
Art.6
Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello Sport
ai giovani, l'organizzazione di attività sportive aperte a tutti, l'impegno
affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili
per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà,
a titolo meramente esemplificativo, organizzare manifestazioni sportive anche
in collaborazione con la FIGC, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali,
organizzare attività, iniziative, corsi, scuole di sport in favore dei
propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche
tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività
istituzionale. Potrà organizzare squadre che rappresentino il paese per
la partecipazione alle varie proposte e svolte dalla FIGC. Potrà infine
intrattenere rapporti con Istituti di Credito. Sono esplicitamente escluse dalle
finalità e dall'attività associativa la prestazione di servizi
di carattere professionale e con finalità di lucro.
Art.7
Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri che condividano
le finalità ed i principi ispiratori della medesima associazione, e che
accettino le regole che presiedono alla vita della stessa, come contenute e
previste nel presente Statuto.
Art.8
L'ammissione dei soci é libera.
L'ammissione dei soci all'associazione é deliberata dall'Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo o direttamente dal Presidente che esaminerà
le richieste.
Il vincolo associativo ha durata indeterminata.
La tenuta del Registro dei Soci, con i dovuti aggiornamenti, sarà compito
del Segretario dell'associazione.
Art.9
Tutti i soci dell'associazione hanno diritto di partecipare alla vita associativa
della medesima. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee
e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni
vengono esercitati da uno dei genitori esercente la potestà genitoriale
o da un fratello maggiorenne.
Art.10
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni
degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative come
determinate dall'Assemblea dei Soci. Non é ammessa la trasferibilità
del titolo associativo e dei relativi diritti.
Art.11
La qualità di associato si perde per recesso individuale, espulsione,
morosità. L'associato può essere espulso quando ponga in essere
comportamenti che contravvengano alle regolo statutarie, e che comunque si pongano
in contrasto con lo spirito democratico, apartitico e volontario dell'associazione,
in modo tale che l'associazione abbia di che subire danni materiali o d'immagine.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Art.12
La perdita per qualsiasi causa delle qualità di associato non dà
diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione come contributo
o come liberalità.
Art.13
Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito
associativo.
Art.14
Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio
Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere), il Collegio
dei Revisori dei Conti (composto da numero 5 soci) ed un Presidente onorario
(non obbligatorio).
L'ASSEMBLEA
Art.15
L'assemblea degli associati é l'organo sovrano dell'associazione.
Essa é convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente
per l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consultivo dell'anno precedente
e dell'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'assemblea é comunque convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un
terzo) degli associati che siano in regola con i versamenti delle quote e dei
contributi associativi.
Art.16
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni
prima della data della riunione mediante pubblicazione sul sito web ufficiale
http://www.montecorvinopugliano.com e/o affissione dell'avviso in maniera ben
visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o
sms su cellulari. L'avviso di convocazione deve contenere giorno, l'ora ed il
luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art.17
Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati,
personalmente o rappresentati ai sensi dell'art.9, purché in regola con
il pagamento delle quote associative. I soci possono rappresentare con delega
scritta non più di un socio, mentre i Componenti del Consiglio Direttivo
possono rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non possono essere delegati
i non soci ad esclusione dei beneficiari dell’art.9. A ciascun socio,
indipendentemente dalla quota associativa sottoscritta e versata, spetta un
solo voto.
Art.18
In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza
della metà più degli associati, in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno
1 (una) ora.
Art.19
L'assemblea Ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consultivo
dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo, elegge il Consiglio
Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere), delibera su
ogni argomento sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione
morale sportiva, delibera i provvedimenti di espulsione dei soci proposti dal
Consiglio Direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con
la presenza dei due terzi degli associati e con la maggioranza dei due terzi
dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione,
nonché sulla nomina dei liquidatori.
In terza convocazione, od in quelle successive, l'assemblea straordinaria é
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera
con la maggioranza dei soci presenti. Delle delibere deve essere data pubblicità,
per estratto, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale http://www.montecorvinopugliano.com
e/o affissione nella sede sociale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.20
Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo dell'associazione. Esso é
composto da 4 persone (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Cassiere) ed
a discrezione del Presidente anche il Presidente Onorario che ha tutti i poteri
e diritti degli altri componenti del consiglio.
Art.21
Il Consiglio Direttivo é dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione. A titolo esemplificativo il Consiglio
Direttivo: sottopone all'Assemblea l'ammissione di nuovi associati (vedi Art.8),
stabilisce i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, predispone la relazione
morale e sportiva, delibera sulla scelte dei tecnici.
Art.22
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si
procederà alla loro sostituzione facendo subentrare uno o più
soci scelti dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si considera
decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso
l'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi
componenti del Consiglio Direttivo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art.23
Il Presidente dirige l'associazione in conformità alle decisioni assunte
dal Consiglio Direttivo e rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di
fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari associativi. Al Presidente spetta la firma degli atti
associativi che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei
suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art.24
Il presidente é eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica sino
all'Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.
Il Presidente é rieleggibile, senza predeterminazione del numero di anni
dei mandati.
REVISORI DEI CONTI
Art.25
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il
controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere
la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi
predisposti dal Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea, sono rieleggibili e sono
scelti fra i soci avuto riguardo della loro competenza.
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.26
Il segretario generale dell'associazione é nominato dall'assemblea dei
soci tra i soci dell'associazione.
Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari
ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio
Direttivo ed é demandato al compito.
IL PATRIMONIO
Art.27
Il Patrimonio dell'associazione é costituito dalle quote di iscrizione
ed associative versate dagli associati, da eventuali contributi privati od enti
pubblici e da eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà o di qualsiasi
altro diritto reale o personale di godimento della medesima associazione. Eventuali
avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in
forma diretta che in forma indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati
per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art.28
L'anno associativo va dal 1/9 al 31/8. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre
il bilancio consultivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al bilancio
preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno
associativo.
Art.29
Lo scioglimento dell'associazione é deliberato in assemblea straordinaria
degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, il quale nominerà
anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad
enti similari che perseguono fini di utilità sociale individuati dall'assemblea
degli associati.
NORME FINALI
Art.30
Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei
rimborsi spese.
Art.31
É incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto
di lavoro subordinato prestato per l'associazione. Le eventuali prestazioni
saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita
associativa. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.
Art.32
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle vigenti norme in materia di associazione, agli statuti ed ai regolamenti
organici della Federazione Italiana Giuoco Calcio in quanto compatibili, nonché
alle norme dell'ordine sportivo, in quanto applicabili.
Art.33
Tutti gli associati (Consiglieri, Dirigenti, Atleti e Tecnici) non devono trovarsi
in alcuna condizione di incompatibilità prevista dall’articolo
2382 C.C. e dell’articolo 22/bis Comma1. N.O.I.F. e di possedere quindi,
i requisiti di onorabilità, di cui al citato articolo 22/bis N.O.I.F..
Art.34
L’associazione può essere affiliata anche ad altre associazioni.
Art.36
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Fondatori (con diritto di voto) - Onorari (con diritto di voto) - Effettivi
(con diritto di voto) - Juniores (con diritto di voto - vedi Art.9) - Contribuenti
(senza diritto di voto)
Art.37
Queste sono le quote associative:
Euro 10 annuali per i soci con età superiore ai 25 anni.
Euro 5 annuali per i soci con età tra i 18 e 25 anni.
Euro 1 annuali per i soci minorenni.